Art. 1
Provvedimento abrogato dalla l. 4 gennaio 1968, n. 15.
Abrogato dal 11 febbraio 1968
Provvedimento abrogato dalla l. 4 gennaio 1968, n. 15.
Abrogato dal 11 febbraio 1968
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 1 aprile 1958 al 11 febbraio 1968. 44 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Non sono soggette a legalizzazione le firme apposte da, pubblici funzionari o pubblici ufficiali su atti, certificati, copie ed estratti dai medesimi rilasciati, ad eccezione delle ipotesi previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto n. 678.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 4 GENNAIO 1968, N. 15
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-18;228~art1 · fonte del testo