Art. 4
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Sono abrogate le disposizioni di cui alla lettera d) del secondo comma dell'articolo 4 della legge 26 giugno 1962, n. 885, e le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con quelle della presente legge. L'articolo 5 della legge 26 giugno 1962, n. 885, e' sostituito dal seguente: "I vincitori del concorso conseguono la nomina a tenente medico di polizia in servizio permanente effettivo".
Testo in vigore dal 27 dicembre 1966 al 9 ottobre 2010
