Provvedimento abrogato dal d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1981
Confronto con la versione in vigore dal 5 gennaio 1981 al 9 ottobre 2010. 97 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli ufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge siano gia' iscritti ad un corso di specializzazione, su designazione e per le esigenze della amministrazione, sono tenuti a contrarre, all'inizio del primo anno accademico successivo alla predetta data, l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di anni pari a due volte e mezzo il residuo periodo legale di studi previsto per il conseguimento della specializzazione stessa. Il vincolo di ferma decorre dalla data di assunzione dello stesso e la sua durata e' aumentata dell'eventuale residuo periodo di precedente ferma contratta, ancora da espletare.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1980-12-22;912~art4 · fonte del testo