Norme

Art. 2

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Ogni comune deve avere una pianta organica delle farmacie nella quale e' determinato il numero, le singole sedi farmaceutiche e la zona di ciascuna di esse, in rapporto a quanto disposto dal precedente articolo 1. La pianta organica dei singoli comuni e' stabilita con provvedimento definitivo del medico provinciale, sentiti il consiglio comunale interessato e il consiglio provinciale di sanita'. Il sindaco del comune interessato ha diritto di intervenire con voto consultivo alle riunioni del consiglio provinciale di sanita' in cui si discute la pianta organica del suo comune. La pianta organica e' pubblicata sul foglio annunzi legali della provincia ed e' affissa per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del comune. La pianta organica e' sottoposta a revisione ogni due anni, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicata dall'Istituto centrale di statistica. La revisione deve essere effettuata entro il mese di dicembre di ogni anno pari con provvedimento definitivo del medico provinciale secondo le norme stabilite dal secondo comma del presente articolo. La pianta organica deve essere pubblicata sul foglio degli annunzi legali della provincia improrogabilmente entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' avvenuta la revisione.

Testo in vigore dal 27 aprile 1968 al 25 marzo 2012

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 24/2015

    Questione inammissibile
    27 febbraio 2015

    È manifestamente inammissibile, per carente motivazione in ordine alla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, secondo periodo, della legge 2 aprile 1968, n. 475, nel testo introdotto dalla lettera c ) del comma 1 dell'art. 11 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito dall'art. 1, comma 1, della legge n. 27 del 2012, e dell'art. 11, comma 2, del medesimo d.l. n. 1 del 2012, impugnati, in riferimento agli artt. 41, 97 e 118, primo comma, Cost., nella parte in cui hanno attribuito ai Comuni il potere di identificare le zone nelle quali collocare le nuove farmacie. Infatti, il rimettente non chiarisce se la soluzione dei palesati dubbi di incostituzionalità della normativa denunciata sia indispensabile per la definizione del giudizio. Inoltre, non motivando sugli ulteriori profili di ricorso, nonostante la loro priorità logico-giuridica, derivante dalla constatazione che il loro eventuale accoglimento determinerebbe l'annullamento del provvedimento impugnato, e sostenendo che un tale annullamento non precluderebbe al Comune di esercitare nuovamente il potere attribuitogli dalle norme censurate, con il rischio di reiterazione del pregiudizio nei confronti di parte ricorrente, di fatto il giudice a quo svincola la proposizione del dubbio di costituzionalità dal nesso di pregiudizialità attuale con la soluzione del giudizio principale, realizzando un inammissibile tentativo di proporre in via diretta un controllo di costituzionalità. Sul thema decidendum del giudizio di costituzionalità, quale definito dal giudice a quo nell'ordinanza di rimessione, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 238/2014, 220/2014, 219/2014. Sul nesso di pregiudizialità tra il giudizio principale e il giudizio di costituzionalità, v. la citata sentenza n. 91/2013. In tema di inammissibilità, qualora il rimettente non illustri «neppure sommariamente, le ragioni di infondatezza degli altri motivi di ricorso, nonostante la loro priorità logico-giuridica», v. la citata ordinanza n. 158/2013. In tema di rilevanza, nella specie sulla necessità dell'attualità della questione sollevata, v. la citata sentenza n. 213/2014

    Art. 41 cost. · Art. 97 cost. · Art. 118 cost. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1968-04-02;475~art2 · fonte su Normattiva