Norme

Art. 2

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 marzo 2012 al 29 agosto 2017. Leggi il testo vigente →

Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilita' al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresi' conto dell'esigenza di garantire l'accessibilita' del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. 2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune e' sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica

Testo in vigore dal 25 marzo 2012 al 29 agosto 2017

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 24/2015

    Questione inammissibile
    27 febbraio 2015

    È manifestamente inammissibile, per carente motivazione in ordine alla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, secondo periodo, della legge 2 aprile 1968, n. 475, nel testo introdotto dalla lettera c ) del comma 1 dell'art. 11 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito dall'art. 1, comma 1, della legge n. 27 del 2012, e dell'art. 11, comma 2, del medesimo d.l. n. 1 del 2012, impugnati, in riferimento agli artt. 41, 97 e 118, primo comma, Cost., nella parte in cui hanno attribuito ai Comuni il potere di identificare le zone nelle quali collocare le nuove farmacie. Infatti, il rimettente non chiarisce se la soluzione dei palesati dubbi di incostituzionalità della normativa denunciata sia indispensabile per la definizione del giudizio. Inoltre, non motivando sugli ulteriori profili di ricorso, nonostante la loro priorità logico-giuridica, derivante dalla constatazione che il loro eventuale accoglimento determinerebbe l'annullamento del provvedimento impugnato, e sostenendo che un tale annullamento non precluderebbe al Comune di esercitare nuovamente il potere attribuitogli dalle norme censurate, con il rischio di reiterazione del pregiudizio nei confronti di parte ricorrente, di fatto il giudice a quo svincola la proposizione del dubbio di costituzionalità dal nesso di pregiudizialità attuale con la soluzione del giudizio principale, realizzando un inammissibile tentativo di proporre in via diretta un controllo di costituzionalità. Sul thema decidendum del giudizio di costituzionalità, quale definito dal giudice a quo nell'ordinanza di rimessione, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 238/2014, 220/2014, 219/2014. Sul nesso di pregiudizialità tra il giudizio principale e il giudizio di costituzionalità, v. la citata sentenza n. 91/2013. In tema di inammissibilità, qualora il rimettente non illustri «neppure sommariamente, le ragioni di infondatezza degli altri motivi di ricorso, nonostante la loro priorità logico-giuridica», v. la citata ordinanza n. 158/2013. In tema di rilevanza, nella specie sulla necessità dell'attualità della questione sollevata, v. la citata sentenza n. 213/2014

    Art. 41 cost. · Art. 97 cost. · Art. 118 cost. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-04-02;475~art2 · fonte su Normattiva