Norme

Art. 25

Nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente legge sono ammessi al concorso per il conferimento delle farmacie di cui al primo comma dell'articolo 3 soltanto i farmacisti non titolari, i farmacisti rurali, i direttori e i farmacisti di farmacie ospedaliere e i farmacisti di cui alla lettera f) dell'articolo 3 medesimo.

Testo vigente dal 27 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-04-02;475~art25 · fonte su Normattiva