Art. 3
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Nel caso di decesso del farmacista titolare e proprietario della farmacia, i diritti degli eredi in ordine al trapasso della titolarita' ed alla gestione provvisoria della stessa, di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, possono essere esercitati per un periodo di tre anni. Qualora un figlio o il coniuge superstite alla data del decesso del farmacista titolare e proprietario risultino iscritti alla facolta' di farmacia, in qualita' di studenti presso universita' statali o abilitate a rilasciare titoli aventi valore legale, il periodo, di cui al comma precedente, e' prorogato sino alla data del conseguimento da parte del figlio o del coniuge dell'idoneita' in concorso farmaceutico bandito a norma dell'articolo 3 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e comunque non oltre sei anni dalla morte del titolare e proprietario. In caso di conflitto ha titolo per il trasferimento a proprio nome della farmacia il figlio o il coniuge superstite che abbia per primo conseguito l'idoneita'. Gli eredi farmacisti di titolari deceduti le cui farmacie alla data di entrata in vigore della presente legge non siano ancora state conferite per concorso hanno diritto di ottenere il trapasso della titolarita' se hanno conseguito l'idoneita' in concorso farmaceutico entro tre anni dalla morte del titolare.
Testo in vigore dal 2 marzo 1981 al 17 novembre 1991
