Art. 5
Articolo abrogato dalla l. 8 novembre 1991, n. 362.
Abrogato dal 17 novembre 1991
Articolo abrogato dalla l. 8 novembre 1991, n. 362.
Abrogato dal 17 novembre 1991
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Il Commissario di Governo e` organo costituzionalmente sprovvisto dei poteri che rappresentano la necessaria premessa per la tito- larita` di una qualche specie di controllo sostitutivo verso le regioni. Esso e`, infatti, organo decentrato dello Stato in cia- scuna regione, che sovraintende soltanto alle funzioni ammini- strative statali per coordinarle, su base paritaria, con quelle regionali (art. 124 Cost.); che non ha il controllo sugli atti amministrativi regionali (art. 125 Cost.), o esercita, in ipotesi di scioglimento di consigli regionali (art. 126 Cost.), solo poteri di informazione e di controllo, che non sono in grado di giustificare eventuali interventi sostitutivi. Ne` esso si identifica in alcuno degli organi che possono legittimamente svolgere forme di controllo sostitutivo verso le regioni e che l'art. 92 Cost. comprende nel concetto di "Governo". Inoltre la particolare configurazione del Commissario del Governo nelle due province autonome (art. 87 St. T.A.A.) ne restringe il potere di vigilanza sull'attivita` amministrativa delle province stesse (o degli enti locali) soltanto alle funzioni ad esse delegate dallo Stato. Di conseguenza e` costituzionalmente illegittimo l'art. 5 della l. 22 dicembre 1984, n. 892, il quale dispone che, ove le regioni e province autonome non provvedano a bandire il concorso per l'assegnazione delle farmacie vacanti o di nuova istituzione (entro il termine gia` previsto dalla legge n. 475/1968) il Commissario del Governo, previa diffida, provvede entro trenta giorni a nominare un commissario 'ad actà, responsabile verso di lui, con l'incarico dell'indizione del bando e del relativo espletamento fino all'assegnazione delle farmacie ai vincitori. - S. nn. 153,177,294/1986, 64,304/1987 in tema di controllo sostitutivo nei confronti delle regioni.
Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 5 Norme · Art. 1 Testo unico costituzionali
La questione di legittimità costituzionale in via principale va dichiarata manifestamente inammissibile se il relativo ricorso sia stato depositato oltre il termine perentorio (dieci giorni dalla notifica) previsto dagli artt. 32, ultimo comma, e 31, ultimo comma, della L. n. 87 del 1953. (Manifesta inammissibilità della questione sollevata dalla Regione Liguria in riferimento agli artt. 117, 118, 124, 125 e 126 Cost., e relativa all'art. 5 della L. 22 dicembre 1984 n. 892, peraltro già dichiarato costituzionalmente illegittimo). - S. n. 177/1988 (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 5 cit.).
Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 124 cost. · Art. 125 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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urn:nir:stato:legge:1984-12-22;892~art5 · fonte su Normattiva