Art. 2
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Entro i successivi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' stabilire, con proprio decreto, sentiti i Ministri interessati, le organizzazioni sindacali piu' rappresentative e la Commissione nazionale per la realizzazione della parita' tra uomo e donna istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le mansioni e qualifiche speciali per le quali e' necessario definire un limite di altezza e la misura di detto limite. La norma di cui all'articolo 1 non si applica ai concorsi gia' banditi alla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 19 dicembre 1986 al 15 giugno 2006
