Norme

Art. 2

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 dicembre 1986 al 15 giugno 2006. Leggi il testo vigente →

Entro i successivi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' stabilire, con proprio decreto, sentiti i Ministri interessati, le organizzazioni sindacali piu' rappresentative e la Commissione nazionale per la realizzazione della parita' tra uomo e donna istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le mansioni e qualifiche speciali per le quali e' necessario definire un limite di altezza e la misura di detto limite. La norma di cui all'articolo 1 non si applica ai concorsi gia' banditi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 19 dicembre 1986 al 15 giugno 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-12-13;874~art2 · fonte su Normattiva