Corte costituzionale

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  • Ordinanza n. 38/1995

    Questione inammissibile
    13 febbraio 1995

    Manifesta inammissibilità delle questioni, per difetto di motivazione in punto di rilevanza, mancando in entrambe le ordinanze di rimessione ogni cenno di motivazione, ai fini del necessario giudizio sulla operatività e applicabilità della norma impugnata, in ordine al profilo della compatibilità della stessa con le direttive comunitarie nn. 686 e 687 del 25 luglio 1978. - Nello stesso senso, in giudizio sulla seconda delle questioni in oggetto: O. n. 244/1994 (massima B). In generale, sulla inammissibilità, nel giudizio in via incidentale, di questioni sollevate, in violazione dell'art. 23, l. n. 87 del 1953, senza motivazione in punto di rilevanza, v. O. nn. 269/1991, 79/1991, 8/1991, 450/1990, 389/1990, 78/1990 e 152/1987. red.: A.M.M. rev.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 1 Norme · Art. 2 Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunita' europee

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1988-10-31;471~art1 · fonte su Normattiva