Art. 1
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I laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985, abilitati all'esercizio professionale, hanno facolta' di optare per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri ai fini dell'esercizio dell'attivita' di cui all'articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409. Tale facolta' va esercitata entro il 31 dicembre 1991.
Testo in vigore dal 8 novembre 1988 al 21 novembre 1998
