Norme

Art. 2

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L'attivita' di acquacoltura e' considerata a tutti gli effetti attivita' imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attivita' economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto. Sono imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, i soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano l'acquacoltura e le connesse attivita' di prelievo sia in acque dolci sia in acque salmastre.

Testo in vigore dal 17 febbraio 1992 al 2 maggio 2001

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urn:nir:stato:legge:1992-02-05;102~art2 · fonte su Normattiva