Norme

Art. 13

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 aprile 1965 al 11 gennaio 2000. Leggi il testo vigente →

Il Governo della, Repubblica e' autorizzato ad emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta, del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze, le norme per l'attuazione della presente legge.

Testo in vigore dal 26 aprile 1965 al 11 gennaio 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-03-30;340~art13 · fonte del testo