Norme
Art. 13
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 aprile 1965 al 11 gennaio 2000. Leggi il testo vigente →
Il Governo della, Repubblica e' autorizzato ad emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta, del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze, le norme per l'attuazione della presente legge.
Testo in vigore dal 26 aprile 1965 al 11 gennaio 2000
