Art. 5
Articolo abrogato dal d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
Abrogato dal 11 gennaio 2000
Articolo abrogato dal d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
Abrogato dal 11 gennaio 2000
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2 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 26 aprile 1965 al 11 gennaio 2000. 150 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Chiunque intenda eseguire fotografie negli Istituti statali di antichita' e d'arte deve rivolgersi per il permesso al competente soprintendente o capo dell'Istituto. Nessun canone e' dovuto per riprese fotografiche a scopo artistico o culturale. Per riprese fotografiche a scopo di lucro il permesso viene rilasciato dietro versamento di un canone, la cui misura e' stabilita in via preventiva e generale dal Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, per tutto il territorio nazionale. Il soprintendente o capo dell'Istituto puo' dettare apposite prescrizioni e inoltre richiedere, per fotografie in bianco e nero, fino a tre copie positive di ogni posa e, per le diapositive e fotografie a colori, un duplicato. Nell'interno degli istituti di cui al primo comma del presente articolo, l'esercizio della attivita' professionale di fotografo per ritrarre persone, manifestazioni od avvenimenti, puo' essere consentito, soltanto per i singoli casi, dal competente sovrintedente o capo dello Istituto.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-03-30;340~art5 · fonte del testo