Art. 2
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Per i film le cui denunce di lavorazione risultino presentate dal 1 luglio 1964 alla data di entrata in vigore della presente legge, le autorizzazioni preventive contemplate dalle leggi 29 dicembre 1949, n. 958, e 31 luglio 1956, n. 897, sono concesse, anche a film ultimato, dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, sempre che ne sia stata fatta esplicita richiesta o che questa venga effettuata non oltre 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 21 agosto 1964 al 22 dicembre 2008
