Norme

Art. 2

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 agosto 1964 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Per i film le cui denunce di lavorazione risultino presentate dal 1 luglio 1964 alla data di entrata in vigore della presente legge, le autorizzazioni preventive contemplate dalle leggi 29 dicembre 1949, n. 958, e 31 luglio 1956, n. 897, sono concesse, anche a film ultimato, dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, sempre che ne sia stata fatta esplicita richiesta o che questa venga effettuata non oltre 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 21 agosto 1964 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1964-08-11;694~art2 · fonte del testo