Art. 3
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1964
Confronto con la versione in vigore dal 21 agosto 1964 al 22 dicembre 2008. 133 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Per il semestre 1 luglio-31 dicembre 1964, i premi di qualita', previsti dall'articolo 17 della legge 31 luglio 1956, n. 897, modificato dall'articolo 4 della legge 22 dicembre 1959, n. 1097, saranno attribuiti, con le stesse modalita', entro tre mesi dal 31 dicembre 1964 nella misura di tre ai film a lungometraggio e di sessanta ai film a cortometraggio, sempre che siano stati proiettati per la prima volta in pubblico nel semestre. I film dichiarati "prodotti per la gioventu'", presentati alla revisione cinematografica nel semestre 1 luglio-31 dicembre 1964, potranno beneficiare di premi da prelevarsi su un fondo di lire 50 milioni. Detto fondo, da ripartirsi in parti uguali tra i beneficiari e, comunque, in misura non superiore ai 20 milioni per ciascun film, sara' assegnato entro il 30 aprile 1965.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1964-08-11;694~art3 · fonte del testo