Art. 3
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Per il semestre 1 luglio-31 dicembre 1964, i premi di qualita', previsti dall'articolo 17 della legge 31 luglio 1956, n. 897, modificato dall'articolo 4 della legge 22 dicembre 1959, n. 1097, saranno attribuiti, con le stesse modalita', entro tre mesi dal 31 dicembre 1964 nella misura di tre ai film a lungometraggio e di sessanta ai film a cortometraggio, sempre che siano stati proiettati per la prima volta in pubblico nel semestre. I film dichiarati "prodotti per la gioventu'", presentati alla revisione cinematografica nel semestre 1 luglio-31 dicembre 1964, potranno beneficiare di premi da prelevarsi su un fondo di lire 50 milioni. Detto fondo, da ripartirsi in parti uguali tra i beneficiari e, comunque, in misura non superiore ai 20 milioni per ciascun film, sara' assegnato entro il 30 aprile 1965.
Testo in vigore dal 21 agosto 1964 al 22 dicembre 2008
