Art. 4
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All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1 luglio-31 dicembre 1964 si fara' fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio, per il finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 21 agosto 1964 al 22 dicembre 2008
