Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 5 agosto 1952 al 22 dicembre 2008. 130 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: Le disposizioni contenute negli articoli 7, 8 e 10 sono applicabili anche alle pensioni e assegni di guerra per aventi verificatisi nella prima guerra mondiale e nelle guerre successive combattute dall'Italia fino al 31 dicembre 1939. Le disposizioni stesse e quelle degli articoli 9 e 11 sono altresi' applicabili alle pensioni a carico degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro. Esse sono estese, in quanto applicabili, alle pensioni a carico degli enti pubblici o di altri enti o istituti diversi da quelli indicati nel comma precedente, sempre che l'ente o l'istituto cui la pensione faceva carico non sia stato liberato da ogni obbligo mediante il trasferimento del valore capitale della pensione, operato in base agli accordi italo-tedeschi del 1939 e degli anni successivi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-07-20;1008~art12 · fonte del testo