Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 5 agosto 1952 al 22 dicembre 2008. 121 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Ai congiunti di coloro che erano in servizio attivo al momento dell'opzione presso le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e che, dopo aver optato per la cittadinanza germanica, sono deceduti senza aver revocato l'opzione, prima della scadenza dei termini di cui agli articoli 3 e 11 del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, oppure, dopo aver revocato l'opzione, prima che il relativo provvedimento sia stato definito, compete la riversibilita' della pensione diretta spettante al dante causa al momento della cessazione dal servizio, quando ricorrano le condizioni previste dalle vigenti disposizioni. La decorrenza della pensione da corrispondersi ai sensi dei precedente comma viene determinata, in conformita' di quanto stabilito nell'art. 10 per le diverse categorie in esso considerate.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-07-20;1008~art11 · fonte del testo