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Le pensioni che vengono riconosciuto ai sensi della presente legge sono aggiornate secondo le disposizioni legislative vigenti in materia. Restano valide le dichiarazioni rilasciate dai pensionati gia' appartenenti alle ferrovie ex Sudbahn a norma dell'Accordo di Roma italo-germanico del 3 aprile 1941 relativo al pagamento delle pensioni provenienti dalle ex Sudbahn a favore dei beneficiari allogeni optanti per la cittadinanza germanica. Nei casi in cui non si renda possibile l'immediata regolazione delle partite di pensione, e' consentita l'apertura di partite provvisorie, secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 769.

Testo in vigore dal 5 agosto 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-07-20;1008~art13 · fonte del testo