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I rioptanti, gia' dipendenti civili delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, che cessarono dal servizio a seguito della opzione, possono chiedere di essere riammessi presso l'Amministrazione a cui appartenevano. La disposizione del precedente comma si applica anche a coloro che, al momento della cessazione dal servizio, appartenevano ai Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, a quello degli agenti di custodia degli stabilimenti di prevenzione e di pena o della disciolta milizia forestale. La domanda deve essere presentata a pena di decadenza entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per coloro che hanno conservato la cittadinanza, italiana o che alla data suddetta hanno gia' riacquistato la stessa, e per gli altri entro 180 giorni dalla data di riacquisto della cittadinanza. La riammissione e' subordinata al possesso dei requisiti fisici e morali necessari ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti per la permanenza in servizio. Essa non puo' essere disposta per coloro che alla data della presentazione della domanda abbiano raggiunto il 45° anno di eta' ovvero i limiti di eta' tassativamente stabiliti dagli ordinamenti vigenti per il collocamento a riposo delle categorie di personale a cui appartenevano.

Testo in vigore dal 5 agosto 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-07-20;1008~art2 · fonte del testo