Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 5 agosto 1952 al 22 dicembre 2008. 96 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Per gli impiegati o salariati non di ruolo, il servizio prestato prima del licenziamento conseguente all'opzione si cumula, ad ogni effetto, con il servizio che sara' prestato dopo la riassunzione. Il servizio complessivo, cosi' computato, e' considerato come prestato senza soluzione di continuita'. L'indennita' di licenziamento gia' corrisposta sara' detratta dall'importo del trattamento di licenziamento o di quiescenza, eventualmente spettante al termine del rapporto di impiego o di lavoro. In mancanza di posti disponibili nei contingenti fissati per le singole Amministrazioni, la riassunzione e' effettuata in eccedenza ai contingenti stessi, salvo riassorbimento con le prime vacanze.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-07-20;1008~art5 · fonte del testo