Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 5 agosto 1952 al 22 dicembre 2008. 107 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: I rioptanti, gia' titolari al 31 dicembre 1939 di pensioni di cui al precedente articolo, che, prima dell'opzione o dopo, trasferirono la loro residenza all'estero, sono riammessi al godimento del diritto a pensione, con effetto dalla data del decreto Ministeriale di concessione del riacquisto della cittadinanza italiana. Qualora tuttavia il trasferimento all'estero fosse avvenuto nelle condizioni e per le cause di cui al primo comma dell'art. 15 del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, la riammissione al godimento del diritto a pensione ha luogo con decorrenza dal 1 gennaio 1940 ma con esclusione del periodo di permanenza all'estero anteriore alla data di riacquisto della cittadinanza italiana.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-07-20;1008~art8 · fonte del testo