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I rioptanti, gia' titolari al 31 dicembre 1939, di pensioni ordinarie civili o militari a carico delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, che non trasferirono la loro residenza all'estero, conservano il godimento del diritto a pensione senza interruzione dalla data anzidetta.

Testo in vigore dal 5 agosto 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-07-20;1008~art7 · fonte del testo