Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 agosto 1952 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

I rioptanti, gia' titolari al 31 dicembre 1939 di pensioni di cui al precedente articolo, che, prima dell'opzione o dopo, trasferirono la loro residenza all'estero, sono riammessi al godimento del diritto a pensione, con effetto dalla data del decreto Ministeriale di concessione del riacquisto della cittadinanza italiana. Qualora tuttavia il trasferimento all'estero fosse avvenuto nelle condizioni e per le cause di cui al primo comma dell'art. 15 del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, la riammissione al godimento del diritto a pensione ha luogo con decorrenza dal 1 gennaio 1940 ma con esclusione del periodo di permanenza all'estero anteriore alla data di riacquisto della cittadinanza italiana.

Testo in vigore dal 5 agosto 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-07-20;1008~art8 · fonte del testo