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I rioptanti gia' in servizio attivo al momento della opzione presso le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che non chiedano o non ottengano la riammissione in servizio ai sensi della presente legge, sono ammessi, su domanda, il godimento del trattamento di pensione spettante al momento della cessazione del servizio. La pensione da corrispondersi ai sensi del precedente comma decorre per i rioptanti di cui agli articoli 1 e 2 dei decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, dalla data della dichiarazione di revoca dell'opzione per la cittadinanza germanica, e per i rioptanti di cui all'art. 11 del citato decreto n. 23, dalla data del decreto del Ministro per l'interno che concede il riacquisto della cittadinanza italiana.
Testo in vigore dal 5 agosto 1952 al 22 dicembre 2008
