Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 11 giugno 1954 al 22 dicembre 2008. 56 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Le norme di cui al decreto del Dittatore Garibaldi in data 9 giugno 1860, n. 24, ed all'art. 1 della legge 2 aprile 1865, n. 2226, cessano di avere vigore dal 1 luglio Da detta data le Opere pie, le Fidecommissarie e gli altri Istituti indicati nei cennati provvedimenti recuperano la libera disposizione delle loro entrate.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-05-15;263~art1 · fonte del testo