Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 giugno 1954 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Le norme di cui al decreto del Dittatore Garibaldi in data 9 giugno 1860, n. 24, ed all'art. 1 della legge 2 aprile 1865, n. 2226, cessano di avere vigore dal 1 luglio Da detta data le Opere pie, le Fidecommissarie e gli altri Istituti indicati nei cennati provvedimenti recuperano la libera disposizione delle loro entrate.
Testo in vigore dal 11 giugno 1954 al 22 dicembre 2008
