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Le norme di cui al decreto del Dittatore Garibaldi in data 9 giugno 1860, n. 24, ed all'art. 1 della legge 2 aprile 1865, n. 2226, cessano di avere vigore dal 1 luglio Da detta data le Opere pie, le Fidecommissarie e gli altri Istituti indicati nei cennati provvedimenti recuperano la libera disposizione delle loro entrate.

Testo in vigore dal 11 giugno 1954 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-05-15;263~art1 · fonte del testo