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Il personale insegnante non di ruolo, in possesso della cittadinanza italiana e della residenza nel Territorio Libero di Trieste, che da data non posteriore al 1 ottobre 1948 si trovi in servizio continuativo negli Istituti e nelle Scuole pubbliche d'istruzione elementare e secondaria del Territorio Libero di Trieste e' collocato, a domanda, nei ruoli speciali transitori a norma, di legge. Gli insegnanti che non possono essere destinati a posti di ruolo speciale transitori nel Territorio Libero di Trieste, da determinarsi silla base della situazione di fatto esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, potranno, su domanda, essere utilizzati per insegnamenti affini, nell'ambito del Territorio steso, per i quali posseggano idonea preparazione ed il titolo richiesto per l'accesso ai relativi concorsi. Il conferimento delle cattedre di Scuole e di Istituti d'istruzione secondaria, in quanto previsto dall'ordinamento scolastico vigente, e' disposto previo parere della competente sezione dei Consiglio superiore della pubblica istruzione in base al giudizio sull'insegnamento effettivamente prestato. Resta fermo l'albo speciale conservato presso l'Intendenza di finanza di Trieste. Ai soli fini de conferimento di cattedra e' ammessa la destinazione ai ruoli speciali transitori previsti dalla presente legge dei professori del ruolo ordinario e dei vincitori di concorso per cattedre di ruolo ordinario compresi nelle graduatorie ad esaurimento.
Testo in vigore dal 21 ottobre 1954 al 16 dicembre 2010
