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Resta fermo l'albo speciale conservato presso l'intendenza di finanza di Trieste. Restano ugualmente ferme le disposizioni contenute nel decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 677. Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 677, ha titolo all'iscrizione nel quadro speciale il personale insegnante non di ruolo di cittadinanza italiana, che alla data del 31 luglio 1947, prestava servizio nelle scuole statali di istruzione elementare e secondaria, della provincia di Trieste e che ivi aveva la residenza, sempreche':
- a)sia stato assunto della competente autorita' scolastica per un insegnamento comportante la corresponsione della retribuzione durante le vacanze estive, per non meno - nel caso di insegnanti secondari - di sei ore settimanali;
- b)fosse, alla data suindicata, in possesso, se trattasi di insegnanti secondari, dei titolo di studio prescritto per l'ammissione all'esame di Stato che abilitati all'insegnamento impartito e, se trattasi di insegnanti elementari, del titolo di abilitazione magistrale. ((Hanno ugualmente diritto all'iscrizione nel "Quadro speciale" gli insegnanti non di ruolo, ivi compresi gli insegnanti tecnico-pratici non di ruolo, i quali, in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 5 della legge 13 marzo 1958, n. 248, alla data del 26 ottobre 1954 si trovavano in servizio nelle scuole statali del Territorio di Trieste con nomina valida per l'intero anno scolastico 1954-55)).
Testo in vigore dal 4 gennaio 1961 al 16 dicembre 2010
