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L'art. 3 della legge 28 agosto 1954, n. 961, e' abrogato. Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 677, e nei precedenti articoli 13, 14, 15 e 16 si applicano anche al personale non di ruolo in servizio negli istituti e scuole d'istruzione elementare e secondaria con lingua di insegnamento italiana della zona del Territorio di Trieste non amministrata dall'Italia. Al personale di cui sopra, che abbia perduto il requisito della residenza per non aver trovato possibilita' di impiego nell'ambito del Territorio di Trieste, non si applica la disposizione di cui all'ultimo comma del precedente art. 16.
Testo in vigore dal 5 aprile 1958 al 16 dicembre 2010
