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La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra - istituito con l'art. 176 del succitato testo unico - i mutui corrispondenti ai contributi nel pagamento dei relativi interessi, concessi alle cooperative suddette dal Ministero dei lavori pubblici sui fondi stanziati per l'incremento delle costruzioni edilizie.

Testo in vigore dal 7 marzo 1951 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-02-22;94~art2 · fonte del testo