Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 7 marzo 1951 al 22 dicembre 2008. 92 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: In aggiunta al contributo erariale, l'Opera nazionale invalidi di guerra concorrera', a sua volta, con altro contributo del 0,40 per cento per tutto il periodo di ammortamento dei mutui. Di tale ulteriore contributo usufruiranno altresi' le cooperative che hanno gia' conseguito l'assegnazione di contributi dal Ministero dei lavori pubblici in applicazione dei decreti legislativi 8 maggio 1947, n. 399, 22 dicembre 1947, n. 1600 e 2 luglio 1949, n. 408; cooperative che, pertanto, verranno considerate a tutti gli effetti, come finanziate attraverso l'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-02-22;94~art3 · fonte del testo