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In aggiunta al contributo erariale, l'Opera nazionale invalidi di guerra concorrera', a sua volta, con altro contributo del 0,40 per cento per tutto il periodo di ammortamento dei mutui. Di tale ulteriore contributo usufruiranno altresi' le cooperative che hanno gia' conseguito l'assegnazione di contributi dal Ministero dei lavori pubblici in applicazione dei decreti legislativi 8 maggio 1947, n. 399, 22 dicembre 1947, n. 1600 e 2 luglio 1949, n. 408; cooperative che, pertanto, verranno considerate a tutti gli effetti, come finanziate attraverso l'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra.
Testo in vigore dal 7 marzo 1951 al 22 dicembre 2008
