Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata
Art. 11 — Involontario concorso nell'evento e uso legittimo delle armi
Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalla presente legge, e' irrilevante l'eventuale involontario concorso ((, anche di natura colposa,)) della vittima o del soggetto leso al verificarsi dell'evento, nonche' l'uso legittimo delle armi.
Testo vigente dal 1 gennaio 2001
