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I cittadini italiani che abbiano subito ferite o lesioni in conseguenza degli atti di cui all'articolo 1 sono esenti dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria conseguente agli eventi di cui alla presente legge. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanita' stabilisce con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'interno, le modalita' di attuazione dell'esenzione di cui al comma 1.

Testo in vigore dal 25 ottobre 1990 al 11 dicembre 1998

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