Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata

Art. 7 — Criteri di decisione e riferimento alle risultanze giudiziarie

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I competenti organi amministrativi decidono sul conferimento dei benefici previsti dalla presente legge sulla base di quanto attestato in sede giurisdizionale con sentenza, ancorche' non definitiva, ovvero, ove la decisione amministrativa intervenga in assenza di riferimento a sentenza, sulla base delle informazioni acquisite e delle indagini esperite. A tali fini, i competenti organi si pronunciano sulla natura delle azioni criminose lesive, sul nesso di causalita' tra queste e le lesioni prodotte, sui singoli presupposti positivi e negativi stabiliti dalla presente legge per il conferimento dei benefici. Ove si giunga a decisione positiva per il conferimento di benefici, in assenza di sentenza, ancorche' non definitiva, i competenti organi possono disporre, su istanza degli interessati, esclusivamente la corresponsione dell'assegno vitalizio, nei casi previsti dalla presente legge e previa espressa opzione, ovvero, nei casi di elargizione in unica soluzione, una provvisionale pari al 20 per cento dell'ammontare complessivo dell'elargizione stessa. Nei casi di cui al comma 3, all'esito della sentenza di primo grado gli organi competenti delibano le risultanze in essa contenute e verificano nuovamente la sussistenza dei presupposti per la concessione dei benefici, disponendo o negando la definitiva erogazione dell'assegno vitalizio o del residuo dell'elargizione in unica soluzione. Non si da' comunque luogo a ripetizione di quanto gia' erogato. Ove si giunga a decisione negativa sul conferimento di benefici, in assenza di sentenza, ancorche' non definitiva, i competenti organi, all'atto della disponibilita' della sentenza di primo grado, delibano quanto in essa stabilito, disponendo la conferma o la riforma della precedente decisione. La decisione, nel rispetto di quanto fissato nei precedenti commi, fatto salvo il ricorso giurisdizionale, e' definitiva. L'eventuale contrasto tra gli assunti posti a base della stessa, alla stregua di sentenza di primo grado, e quelli contenuti nella sentenza passata in giudicato, e' irrilevante ai fini dei benefici gia' corrisposti.

Testo in vigore dal 25 ottobre 1990 al 6 aprile 2003

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 7, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 19281/2025

    14 luglio 2025
    • GIURISDIZIONE CIVILE
    • "CAUSA PETENDI ET PETITUM"

    Le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sono titolari, in presenza delle condizioni di legge, di un vero e proprio diritto soggettivo all'erogazione della speciale elargizione prevista dalla l. n. 302 del 1990, essendo, al riguardo, la P.A. priva di ogni potestà discrezionale, sia con riguardo all'entità della somma che con riguardo ai presupposti per la erogabilità; ne consegue che le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

    Art. 7 · Art. 1 Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata · Art. 41 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

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