Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia

Art. 8 — Uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione

Fermo restando il carattere ufficiale della lingua italiana, alla minoranza slovena presente nel territorio di cui all'articolo 1 e' riconosciuto il diritto all'uso della lingua slovena nei rapporti con le autorita' amministrative e giudiziarie locali, nonche' con i concessionari di servizi di pubblico interesse aventi sede nel territorio di cui all'articolo 1 e competenza nei comuni di cui all'articolo 4, secondo le modalita' previste dal comma 4 del presente articolo. E' riconosciuto altresi' il diritto di ricevere risposta in lingua slovena:

  • a)nelle comunicazioni verbali, di norma direttamente o per il tramite di un interprete;
  • b)nella corrispondenza, con almeno una traduzione allegata al testo redatto in lingua italiana. Dall'applicazione del comma 1 sono escluse le Forze armate e le Forze di polizia nell'espletamento dei rispettivi compiti istituzionali, salvo che per i procedimenti amministrativi, per le Forze armate limitatamente agli uffici di distretto, avviati a richiesta di cittadini di lingua slovena e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 109 del codice di procedura penale. Restano comunque esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti amministrativi avviati dal personale delle Forze armate e di polizia nei rapporti interni con l'amministrazione di appartenenza. Nei comuni di cui all'articolo 4 gli atti e i provvedimenti di qualunque natura destinati ad uso pubblico e redatti su moduli predisposti, compresi i documenti di carattere personale quali la carta di identita' e i certificati anagrafici, sono rilasciati, a richiesta dei cittadini interessati, sia in lingua italiana e slovena sia nella sola lingua italiana. L'uso della lingua slovena e' previsto anche con riferimento agli avvisi e alle pubblicazioni ufficiali. Al fine di rendere effettivi ed attuabili i diritti di cui ai commi 1, 2 e 3, le amministrazioni interessate, compresa l'amministrazione dello Stato, adottano, nei territori compresi nella tabella di cui all'articolo 4, le necessarie misure, adeguando i propri uffici, l'organico del personale e la propria organizzazione interna, nel rispetto delle vigenti procedure di programmazione delle assunzioni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del presente articolo. Nelle zone centrali delle citta' di Trieste e Gorizia e nella citta' di Cividale del Friuli, invece, le singole amministrazioni interessate istituiscono, anche in forma consorziata, un ufficio rivolto ai cittadini ancorche' residenti in territori non previsti dall'articolo 4 che intendono avvalersi dei diritti di cui ai commi 1, 2 e 3. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 per i concessionari di servizi di pubblico interesse sono disciplinate mediante specifiche convenzioni, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del presente articolo, dagli enti pubblici interessati di intesa con il Comitato. Nell'ambito della propria autonomia statutaria i comuni e le province provvedono all'eventuale modifica ed integrazione dei propri statuti conformemente alle disposizioni della presente legge. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 6 rimangono in vigore le misure gia' adottate a tutela dei diritti previsti dal presente articolo. Per il progressivo conseguimento delle finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa massima di lire 5.805 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. La regione Friuli-Venezia Giulia, gli enti locali di cui all'articolo 4 ed altri soggetti pubblici possono contribuire con risorse aggiuntive alla realizzazione degli interventi necessari per l'attuazione del presente articolo, sentito a tale fine il Comitato. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, sentito il Comitato, sono determinati i termini e le modalita' per la ripartizione delle risorse di cui al comma 8 tra i soggetti interessati.

Testo vigente dal 8 marzo 2001

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 27/2006

    Questione inammissibile
    27 gennaio 2006

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, e 6 della Costituzione e 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dell'art. 122 del codice di procedura civile, in combinato disposto degli artt. 4 e 8, commi 1, 3 e 4, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, nonché del combinato disposto degli artt. 4, comma 1, e 8, commi 1 e 5, della legge n. 38 del 2001 e dell'art. 4, comma 1 della legge n. 38 del 2001, nella parte in cui limitano al solo ambito territoriale individuato dalla citata legge l'operatività della tutela riconosciuta agli appartenenti alla minoranza linguistica slovena del diritto all'uso della lingua materna nei rapporti con le autorità amministrative e giudiziarie locali. Il giudizio a quo , infatti, non si è validamente instaurato per inesistenza giuridica dell'atto introduttivo, vale a dire dell'atto di opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ. , poiché, in applicazione del principio generale di cui all'art. 82 cod. proc. civ. , la mancanza di rappresentanza-difesa tecnica produce la nullità insanabile dell'intero giudizio e l'atto sottoscritto dalla sola parte deve considerarsi inesistente ed inidoneo all'instaurazione del procedimento. - Ordinanza citata n. 109/2003 e sentenze citate nn. 163 e 498/1993, n. 139/1980.

    Art. 122 c.p.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 6 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2001-02-23;38~art8 · fonte su Normattiva