Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia

Art. 25 — Modifiche dell'ambito territoriale di applicazione della legge

La tabella di cui all'articolo 4 puo' essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Comitato, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Su proposta del Comitato le misure di tutela previste dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche al di fuori dei territori di cui all'articolo 4, in favore degli appartenenti alla minoranza slovena, quando si tratti di attivita' intese alla conservazione e promozione della loro identita' culturale, storica e linguistica, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Ai cittadini di cui al comma 2 e' comunque garantito l'esercizio dei diritti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 8 limitatamente ai rapporti con gli enti sovracomunali gia' operanti secondo le modalita' previste dal comma 4 dell'articolo 8. L'elenco previsto dall'articolo 10 puo' essere modificato con decreto del Presidente della giunta regionale, sulla base della proposta del Comitato, e sentiti gli enti interessati.

Testo vigente dal 8 marzo 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-02-23;38~art25 · fonte su Normattiva