Art. 5 — Tutela delle popolazioni germanofone della Val Canale
Nel quadro delle disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e dei principi della presente legge, forme particolari di tutela sono garantite alle popolazioni germanofone della Val Canale, tenendo conto della situazione quadrilingue della zona, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Testo vigente dal 8 marzo 2001
