Negli organi collegiali e nelle assemblee elettive aventi sede nei territori di cui all'articolo 4 e' riconosciuto il diritto all'uso della lingua slovena negli interventi orali e scritti, nonche' nella presentazione di proposte, mozioni, interrogazioni ed interpellanze, compresa l'eventuale attivita' di verbalizzazione. Le relative modalita' di attuazione sono stabilite dagli statuti e dai regolamenti degli organi elettivi. A cura dell'amministrazione competente si provvede alla traduzione contestuale in lingua italiana sia degli interventi orali sia di quelli scritti. I componenti degli organi e delle assemblee elettive possono svolgere le pubbliche funzioni di cui sono eventualmente incaricati anche in lingua slovena, a richiesta degli interessati. Nei rapporti tra i pubblici uffici situati nei territori di cui all'articolo 4 e' ammesso l'uso congiunto della lingua slovena con la lingua italiana.

Testo vigente dal 8 marzo 2001

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2001-02-23;38~art9 · fonte su Normattiva