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Per i compiti di cui all'articolo 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il Ministro per i lavori pubblici puo' avvalersi, mediante convenzioni, dell'opera di istituti, anche universitari, di enti pubblici e di associazioni anche non riconosciute, promosse dagli enti locali e puo', con propri decreti, conferire incarichi di studio, indagine e ricerche ad esperti estranei all'amministrazione, in deroga alle limitazioni di cui all'articolo 380, terzo comma, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3. Le misure delle indennita' e dei compensi dovuti agli esperti per gli incarichi previsti dal comma precedente, nonche' i criteri per la loro attribuzione, sono fissati sulla base di apposito decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro.

Testo in vigore dal 4 maggio 1968 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-04-02;507~art1 · fonte del testo