All'articolo 392 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1". All'articolo 393 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Con la richiesta di incidente probatorio di cui all'articolo 392, comma 1-bis, il pubblico ministero deposita tutti gli atti di indagine compiuti".
Testo vigente dal 20 febbraio 1996
