All'articolo 398 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. La persona sottoposta alle indagini ed i difensori delle parti hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati ai sensi dell'articolo 393, comma 2-bis". All'articolo 398 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: "5-bis. Nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalita' particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza puo' svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio e' anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione e' disposta solo se richiesta dalle parti".

Testo vigente dal 20 febbraio 1996

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 262/1998

    Ha colpito questo articolo
    9 luglio 1998

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 398, comma 5-'bis', cod. proc. pen., come introdotto dall'art. 14, comma 2, della legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale), <<nella parte in cui non prevede l'ipotesi di reato di cui all'art. 609-'quinquies' cod. pen. (Corruzione di minorenne) fra quelle in presenza delle quali, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, il giudice stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno>>, in quanto - premesso che, mentre la disposizione che consente il ricorso all'incidente probatorio fa riferimento a tutte le nuove fattispecie delittuose configurate dalla legge n. 66 del 1966, la disposizione denunciata, che prevede il ricorso a modalità particolari, quando le esigenze del minore lo richiedano, fa invece riferimento a tutte le fattispecie meno una, quella appunto della corruzione di minorenne prevista dall'art. 609'-'quinquies' - la limitazione alla applicabilità della disposizione che prevede modalità particolari di assunzione della prova nell'incidente probatorio, derivante dal mancato richiamo all'art. 609-'quinquies', non trova alcuna giustificazione ragionevole. Invero, le esigenze di salvaguardia della personalità del minore (oltre che di assicurazione della genuinità della prova), a tutela delle quali la disposizione è dettata, sono di preciso rilievo costituzionale, coinvolgendo la protezione dei diritti fondamentali della persona: sicché non sarebbe tollerabile la lacuna o la contraddizione dell'ordinamento, che discende dalla limitazione in discorso, nemmeno se fosse frutto di una scelta consapevole del legislatore; la qual cosa, peraltro, non risulta in alcun modo dalla ricostruzione dell'"iter" parlamentare della legge n. 66 citata. red.: G. Leo

    Art. 14 Norme contro la violenza sessuale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 114/2001

    Questione infondata
    9 maggio 2001

    Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 398, comma 5-bis del codice di procedura penale (Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Modena con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale…

    Art. 398 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 14 Norme contro la violenza sessuale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1996-02-15;66~art14 · fonte su Normattiva