Al comma 1 dell'articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole: "Per i reati di cui agli articoli 519, 520, 521, 522, 523, 527 e 628 del codice penale, nonche' per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro II del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "Per i reati di cui agli articoli 527 e 628 del codice penale, nonche' per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro secondo del codice penale".
Testo vigente dal 20 febbraio 1996
