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Dopo l'articolo 609-quater del codice penale, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, e' inserito il seguente: "Art. 690-quinquies (Corruzione di minorenne). - Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".

Testo in vigore dal 20 febbraio 1996 al 27 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-02-15;66~art6 · fonte su Normattiva