Dopo l'articolo 609-quater del codice penale, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, e' inserito il seguente: (("Art. 609-quinquies (Corruzione di minorenne).)) - Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".
Testo vigente dal 27 marzo 1996
