Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 108/1986

    Ha colpito questo articolo
    23 aprile 1986

    Posto che la proprietà privata, riconosciuta e garantita dall'art. 42, comma secondo, Cost. (in armonia con il principio sancito anche nell'art. 17 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo), può essere legittimamente compressa dal legislatore ordinario solo quando esiga la necessità di soddisfare un interesse generale, nel che si sostanzia il limite della "funzione sociale", ne consegue che il regime vincolistico delle locazioni di immobili urbani intanto risulta conforme alla Costituzione in quanto abbia un carattere temporaneo e straordinario, essendo altrimenti incompatibile, se ulteriormente protratto dopo vari decenni di vigenza, con la tutela attribuita a detto diritto, e la violazione di un diritto costituzionalmente garantito non può d'altra parte escludersi sol perché essa sia temporalmente limitata. Pertanto è costituzionalmente illegittimo - per contrasto con il parametro suindicato - l'art. 2, comma primo, della legge 25 luglio 1984, n. 377 (contenente norme correttive ed integrative degli artt. 24 e 67 della legge 27 luglio 1978, n. 392, c.d. dell'"equo canone"), con il quale le scadenze dei contratti di cui all'art. 67, primo comma lett. a), della legge n. 392 (stipulati, cioè, prima del 31 dicembre 1964), sono state prorogate al 31 dicembre 1974, dato che: per i rapporti di locazione immobiliare non abitativa già soggetti a proroga al momento dell'entrata in vigore della legge n. 392 del 1978, l'art. 67, comma primo, stessa legge, ha previsto un regime transitorio di proroghe legali (di diversa entità temporale) la cui durata - protratta per un biennio dall'art. 15-bis del decreto-legge n. 9 del 1982, convertito nella legge n. 94 dello stesso anno - non è suscettibile di proroghe ulteriori, pena il perpetuarsi del regime civilistico (previgente alla legge n. 392 ed inconciliabile con la nuova regolamentazione delle locazioni degli immobili urbani da essa introdotto); la proroga (semestrale) in questione ha perdippiù determinato quell'ulteriore pendenza dei rapporti suddetti che ha funzionato come presupposto indefettibile delle successive protrazioni autoritative (inconcepibili, altrimenti, come tali, per l'esaurirsi dei medesimi rapporti) disposte dal comma nono-bis dell'art. 1, decreto-legge n. 12 del 1985 (come convertito nella legge n. 118 dello stesso anno). - Sul carattere straordinario e temporaneo che deve avere la disciplina vincolistica delle locazioni di immobili urbani per risultare compatibile con la Costituzione, v. S. nn. 3/1976; 225/1976; 89/1984.

    Art. 2 Norme correttive ed integrative degli articoli 24 e 67 della legge 27 luglio 1978, n. 392 · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12 · Art. 24 Legge sull’equo canone · Art. 67 Legge sull’equo canone

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1984-07-25;377~art2 · fonte su Normattiva