Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 5 luglio 1971, n.432, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 1971, n.592
1Il D.L. 5 luglio 1971, n.432, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 1971, n.592, ha disposto (con l'art. 5-ter, comma 3) che "La norma di cui all'articolo 32 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, che dispone l'abrogazione dell'articolo unico della legge 13 giugno 1961, n. 527, va intesa nel senso che e' altresi' abrogata la lettera b) dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 273.".
Corte Costituzionale
2La Corte Costituzionale con sentenza 23 febbraio - 1 marzo 1972, n. 35 (in G.U. 1a s.s. 8/3/1972, n. 65) ha "dichiarato la illegittimita' costituzionale della legge 11 febbraio 1971, n. 11, recante "Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici", nella parte in cui essa disciplina anche i contratti di affitto relativi ai masi chiusi, di cui al testo unico 7 febbraio 1962, n. 8, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano".
Corte Costituzionale
5La Corte Costituzionale con sentenza 5 - 23 aprile 1974, n. 107 (in G.U. 1a s.s 24/04/1974, n. 107) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale degli artt. 32 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e 5 ter, ultimo comma, della legge 4 agosto 1971, n. 592, che hanno abrogato l'articolo unico della legge 13 giugno 1961, n. 527, e l'art. 1 del d.l.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 273, in materia di proroga dei contratti agrari".
Testo vigente dal 25 aprile 1974
